“Ebbene, dopo un attento esame delle schede testamentarie e dei molteplici scritti di comparazione offerti, la prova tecnica ha consentito di acclarare che la prima scheda testamentaria è autografa, viceversa quella successiva risulta essere apocrifa, in quanto né il grafismo né la firma in calce alla scheda stessa sono riconducibili al testatore.
Detti risultati costituiscono l’esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, sia nell’elaborato originario che nella valutazione delle osservazioni di parte rese ai sensi dell’art. 195 comma 3 cpc, valutando tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame (il ritmo del ductus, il calibro delle lettere, le modalità di oscillazione degli assi laterali, le spaziature tra le lettere, gli occhielli, ecc.); essi possono, per tale ragione, essere pienamente condivisi e fatti propri dal Tribunale.”
Autore: alessiomartignetti
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R.G. 2566/2010 – Tribunale di Napoli
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R.G. 20682/2014 – Tribunale di Napoli
“Dalle conclusioni cui è giunto l’esperto non v’è motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando quali scritture di comparazione, come da indicazioni del Giudice istruttore, documenti prodotti dalle parti e sottoscritti dalla de cuius.”
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R.G. 3276/2014 – Tribunale di Napoli
“Il metodo seguito dal CTU consistito nello studio del ritmo, dei motivi-guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari, consente al Tribunale di ritenere ampiamente condivisibili gli esiti della perizia espletata.”
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R.G. 2414/2018 – Tribunale di Napoli
“Il Collegio ritiene di condividere totalmente e fare proprie le conclusioni e considerazioni tutte espresse nell’elaborato tecnico, i cui risultati possono ritenersi altamente affidabili, considerato, peraltro, che l’elaborato si è svolto avvalendosi di scritture di comparazione di certa riferibilità alla de cuius, anche contenute in atti pubblici, ivi inclusa la firma apposta sul documento di identità in epoca (aprile 2015) molto prossima alla data di redazione dei testamenti impugnati. Detti risultati costituiscono l’esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, e coerentemente ed esaustivamente argomentato, rivelando rilevanti incongruenze grafodinamiche interne alle singole schede esaminate (cfr. CTU pagg. 16-18 e 22-26), segno evidente di mancanza di naturalezza e assenza di spontaneità del gesto grafico, nonché significative divergenze grafiche tra gli scritti in verifica e quelle di comparazione in ordine a ductus, tratto grafico, spaziature interlettera, calibrature, raggruppamenti letterali e legamenti caratteristici, impronta espressiva e moti coattivi (cfr. CTU pagg. 27-34).
Sono del tutto condivisibili anche le valutazioni espresse dalla CTU dott.ssa Amoroso in relazione alle osservazioni tecniche alla bozza dell’elaborato sollevate dalla difesa del convenuto, su tutti i punti oggetto di contestazione (fluidità, “largo di lettere” e moti coattivi), alla cui lettura integrale dunque si rinvia.” -
R.G. 32859/2018 – Tribunale di Napoli
“Ritiene il Collegio che detti risultati peritali, costituenti l’esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato, cui l’ausiliario è pervenuto valutando tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame (il ductus, l’incidenza pressoria, il grado di oscillazione degli assi letterali, il tratto, l’andamento peculiare di talune lettere), possano essere pienamente condivisi e fatti propri dal Tribunale.”
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R.G. 26879/2019 – Tribunale di Napoli
“Dalle conclusioni cui è giunto l’esperto non v’è dunque motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando, quali scritture di comparazione, gli atti pubblici indicati dal Giudice istruttore, sottoscritti dal de cuius e non disconosciuti da parte convenuta.”
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R.G. 22614/2019 – Tribunale di Napoli
“Considerato che l’elaborato tecnico si è svolto avvalendosi di scritture di comparazione, per la gran parte contenute in atti pubblici o in atti sottoscritti alla presenza di pubblici ufficiali, i risultati a cui è pervenuta la C.t.u. sia nell’elaborato iniziale, possono ritenersi altamente affidabili e condivisibili, avendo potuto ricostruire con sufficiente precisione le caratteristiche morfostrutturali e dinamico grafiche della grafia del de cuius.
Ritiene il collegio che detti risultati, costituenti l’esito di un iter procedimentale e motivazionale altamente approfondito, coerentemente ed esaustivamente argomentato, cui l’ausiliario è pervenuto adeguatamente valutando tutte le caratteristiche proprie del tratto grafico in esame (il ductus, l’incidenza pressoria, il grado di oscillazione degli assi letterali, il tratto, l’andamento peculiare di talune lettere ecc.), possano essere pienamente condivisi e fatti propri dal Tribunale. Non valgono a spostare gli esiti dell’accertamento qui esposto le doglianze del C.T. del querelante, esposte nei termini di cui all’art. 195 comma 3 cpc: la valutazione di tali osservazioni compiuta dalla ctu alla pag. 25 dell’elaborato in atti ha esaustivamente risposto alle critiche di parte attrice, superandole in modo estremamente convincente, in quanto adeguatamente argomentato”
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R.G. 13655/2020 – Tribunale di Napoli
“Dalle conclusioni cui è giunto l’esperto, che rinvengono corrispondenze tali tra le firme presenti nella seconda facciata del testamento e le firme comparative del de cuius, da non poter “esservi dubbio”, circa l’autenticità delle firme oggetto di verifica al pari dell’appartenenza al testatore della cifra numerica e di tutte le alterazioni indicate come apocrife da parte dell’opponente.
Da tali conclusioni non v’è motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando quali scritture di comparazione, come da indicazioni del Giudice istruttore, documenti prodotti dalle parti e sottoscritti dal de cuius.” -
R.G. 4587/2020 – Corte d’Appello di Napoli
“La consulenza, pertanto, appare priva di qualsiasi vizio logico ed immune da censure, risultando invece non solo completa ed esaustiva in relazione alla ricca metodologia di accertamento, ma del tutto logica e coerente nella formulazione del giudizio di apocrifia delle sottoscrizioni.”
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