“Dalle conclusioni cui è giunto l’esperto non v’è dunque motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando, quali scritture di comparazione, gli atti pubblici indicati dal Giudice istruttore, sottoscritti dal de cuius e non disconosciuti da parte convenuta.”
