R.G. 13655/2020 – Tribunale di Napoli

“Dalle conclusioni cui è giunto l’esperto, che rinvengono corrispondenze tali tra le firme presenti nella seconda facciata del testamento e le firme comparative del de cuius, da non poter “esservi dubbio”, circa l’autenticità delle firme oggetto di verifica al pari dell’appartenenza al testatore della cifra numerica e di tutte le alterazioni indicate come apocrife da parte dell’opponente.
Da tali conclusioni non v’è motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando quali scritture di comparazione, come da indicazioni del Giudice istruttore, documenti prodotti dalle parti e sottoscritti dal de cuius.”